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Pronto condominio | 14 dicembre 2020, 15:00

Morosità in condominio, l'amministratore fa gli straordinari

Il professionista può emettere un decreto ingiuntivo, ma il taglio dei servizi è complesso

Morosità in condominio, l'amministratore fa gli straordinari

Lo scoppio della pandemia da Coronavirus ha creato difficoltà economiche in milioni di famiglie, costrette a stringere la cinghia e attingere dai risparmi privati.

 

La crisi non ha risparmiato il condominio, dove i casi di morosità si sono moltiplicati. Qui, però, a differenza di quanto avvenuto ad esempio con gli Enti locali, non sono previste sospensioni e proroghe per il pagamento delle spese condominiali e quindi il lavoro per l'amministratore, il soggetto incaricato di riscuotere dai condòmini le quote di spesa relative a manutenzione e servizi condivisi, è aumentato a dismisura.

 

In tema di morosità, l’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’amministratore, senza l’autorizzazione dell’assemblea, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nei confronti del condomino inadempiente. L’amministratore deve anche comunicare ai creditori che ne facciano richiesta i dati dei condòmini debitori. 

 

Purtroppo in molti casi con il decreto non si ottengono gli effetti sperati e l’iter che porta al pignoramento dei beni del moroso è lungo e farraginoso. Per questo motivo, in attesa che gli inadempienti si mettano in regola con i pagamenti, le quote mancanti sono “coperte” dai condòmini in regola che contribuiscono in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà.

 

La legge dispone che nel caso in cui il debito si protragga per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni “suscettibili di godimento separato”, come ad esempio acqua, riscaldamento e ascensore. Peccato che la norma si scontri con l’articolo 32 della Costituzione italiana, che sancisce per tutti il diritto alla salute. In sostanza, pur essendone legittimato l’amministratore non può tagliare acqua e riscaldamento e neppure vietare l’utilizzo dell’ascensore al condomino disabile o anziano che non ha pagato le spese di manutenzione.

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